Understanding Free Movement of Goods in the European Single Market

 
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Lezione 4
Libera circolazione delle merci – Introduzione e Unione
doganale
 
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Libera circolazione delle merci: introduzione e definizione
Unione doganale: definizione;
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ivieto di tasse aventi effetto equivalente ai dazi
all’importazione e all’esportazione tra Stati membri;
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ivieto di tasse interne discriminatorie e protezionistiche
 
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È una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico
dell’
Unione Europea
(UE) e comporta, per gli Stati membri,
il divieto di dazi doganali all’
importazione
Il divieto di dazi all’
esportazione
 e di qualsiasi tassa di effetto equivalente,
con la creazione di un’
unione
 doganale
l’adozione di una 
tariffa
 doganale comune 
negli scambi con i Paesi terzi
 
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principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere
fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono
ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del
mercato interno.
 
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Base giuridica:
Articolo 26 e articoli da 28 a 37 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE).
L'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
(contingenti) fra gli Stati membri è stata portata a termine entro il
1° luglio 1968.
Per contro, gli obiettivi complementari, ovvero il divieto di misure di
effetto equivalente e l'armonizzazione delle normative nazionali
pertinenti, non sono stati conseguiti entro tale termine.
Tali obiettivi sono divenuti fondamentali nello sforzo continuo di
conseguire la libera circolazione delle merci.
 
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Aree della libera circolazione delle merci:
Libera circolazione delle merci
Disposizioni fiscali
Eliminare le restrizioni agli scambi transfrontalieri con 3 strumenti
principali:
1.
Unione doganale (art. 28 e 32 TFUE)
2.
Divieto di tributi interni discriminatori rispetto alle merci provenienti da
altri Stati membri (art. 110 TFUE)
3.
Abolizione di tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto
equivalente sulle esportazioni e le importazioni tra SM (art. 34 e 35 TFUE)
 
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Affinché le disposizioni sulle merci possono trovare applicazione è
necessario che soddisfino tre condizioni:
a)
Il bene deve rientrare nella 
nozione di merce
:  ossia un prodotto
pecuniariamente valutabile e atto a costituire oggetto di scambio
commerciale e che possieda una concretezza tangibile;
b)
La merce deve essere utilizzata negli 
scambi transfrontalieri 
tra SM (artt.
30, 34, 35, 36 e 110 TFEU) [
ambito oggettivo
];
c)
Il soggetto destinatario della specifica disposizione deve essere ricompreso
nell’ambito di applicazione soggettiva del trattato (artt. 30, 34, 35, 36 e 110
TFUE) [
ambito soggettivo
]:
 
 
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Ambito oggettivo di applicazione:
l’elemento transfrontaliero costituisce un requisito indispensabile, nel senso che le
merci devono provenire da uno SM ed essere oggetto di scambio con uno o più SM,
oppure provenire da Stati terzi ed essere in libero transito nell’UE (art. 28, par. 2,
TFUE).
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi
terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e
riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse (art. 29 TFUE).
Ambito soggettivo di applicazione:
le norme inerenti la libera circolazione delle merci (artt. 30, 34, 35, 36 e 110 TFUE)
trovano applicazione indipendentemente dalla nazionalità degli attori economici
coinvolti.
 
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Base giuridica: art. 28, par. 1, TFUE;
Definizione Unione doganale:
L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso
degli scambi di merci e comporta
 il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione
 e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente,
come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i
paesi terzi.
 
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Corollari art. 28, par. 1, TFUE
:
Le merci che hanno origine nell’UE beneficiano della libertà di circolare tra gli
SM;
Al contrario, i prodotti originati fuori dall’UE possono circolare liberamente
solo dopo aver pagato la tariffa doganale comune;
I Trattati vietano le tariffe doganali sulle merci tra gli SM, ma li ammettono su
quelle di Paesi terzi
I prodotti di Paesi terzi possono circolare liberamente solo dopo che siano
state adempiute nello SM di approdo le pratiche doganali.
 
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Divieti discendenti dall’art. 30 TFUE
:
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto
equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica
anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
a) Divieto di dazi doganali
b) Divieto tasse di effetto equivalente
 
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A) Divieto di dazi doganali
:
Il dazio è definito dalla CGUE (interpretando gli art. 28 e 30 TFUE)
come un 
onere pecuniario
, per lo più calcolato in percentuale
rispetto al valore del bene, imposto alle merci in ragione del fatto che,
e al momento in cui, attraversano una frontiera e pagato
dall’importatore allo SM di accesso.
L’art. 30 TFUE 
vieta
 
tout court 
i dazi a prescindere dall’importo.
L’applicazione dell’art. 30 TFUE dipende dall’effetto prodotto dal
dazio, non dal suo scopo, e quindi a prescindere dal fatto che la
misura in questione non sia stata concepita a fini protezionistici.
 
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B) Divieto di tasse di effetto equivalente 
a un dazio doganale:
possono essere dichiarate tali le tasse che soddisfano i seguenti criteri (C-
2/62 e 3/63):
Deve essere imposta in occasione o in ragione dell’importazione;
Deve colpire un prodotto importato da uno Stato membro (ma non un analogo
prodotto nazionale)
Deve avere un impatto sul costo della merce e, quindi, la medesima influenza
restrittiva di un dazio doganale sulla libera circolazione delle merci.
Che sia una tassa imposta unilateralmente per il solo fatto che  e nel momento che
supera la frontiera
Inoltre, rientra in tale nozione anche una tassa che: non sia imposta a
beneficio diretto dello Stato impositore; non abbia effetti discriminatori o
protezionistici; il prodotto al quale viene applicato non sia in concorrenza
con un omologo prodotto interno (C-24/68).
 
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L’art. 30 TFUE non è derogabile
:
Tuttavia le CGUE riconosce che una tassa è lecita:
se costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato
O a determinate condizioni, se è direttamente prevista o almeno
implicitamente autorizzata da norme di diritto dell’UE volte a
sostenere gli scambi tra SM
 
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Divieto di imposte interne discriminatorie o protezionistiche
:
Art. 110 TFUE:
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai
prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia
natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente
ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente
altre produzioni.
 
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Divieto di imposizione interne discriminatorie o protezionistiche
:
La tassazione interna va distinta dal dazio e dalle tariffe equivalenti:
È considerata come 
Imposizione interna
  un tassa contemplata dal sistema
fiscale nazionale
Mentre i dazi doganali e le tasse equivalenti sono oneri imposti sulle merci in
ragione della loro importazioni
La CGUE chiarisce che la dazi e tasse equivalente colpiscono esclusivamente il
prodotto importato in quanto tale, mentre l’imposizione interna grava sia su
quelle importate che su quelle nazionali.
 
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Divieto di imposizione interne discriminatorie o protezionistiche
:
In ragione di ciò, l’applicazione degli artt. 30 TFUE e 110 TFUE
è alternativa, poiché un tributo non può essere allo stesso
tempo sia una tassa equivalente, sia un dazio, sia una
imposizione interna.
Di conseguenza:
se l’onere è trattato come un dazio o una tassa ad effetto
equivalente lo stesso è vietato ipso facto dall’art. 30 TFUE;
nel caso in cui è considerato come una imposizione interna il
medesimo può essere consentito a condizione che , in base all’art.
110 tfue non discrimini tra merci importate e merci prodotte a
livello nazionale
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The European Single Market ensures the free movement of goods among its member states, prohibiting customs duties and equivalent taxes. The establishment of a customs union and harmonization of regulations play crucial roles. Despite the abolition of customs duties by 1968, further objectives like eliminating equivalent effects and harmonizing national laws remain ongoing efforts. Key areas of free movement include customs union, non-discriminatory internal taxes, and removal of quantitative restrictions.


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Presentation Transcript


  1. Diritto del Mercato Unico Europeo Diritto del Mercato Unico Europeo Prof. Dr. Alessandro Nato Prof. Dr. Alessandro Nato Lezione 4 Libera circolazione delle merci Introduzione e Unione doganale

  2. Indice lezione Indice lezione Libera circolazione delle merci: introduzione e definizione Unione doganale: definizione; Divieto di tasse aventi effetto equivalente ai dazi all importazione e all esportazione tra Stati membri; Divieto di tasse interne discriminatorie e protezionistiche

  3. Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle merci una delle libert fondamentali garantite dall ordinamento giuridico dell Unione Europea(UE) e comporta, per gli Stati membri, il divieto di dazi doganali all importazione Il divieto di dazi all esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, con la creazione di un unione doganale l adozione di una tariffa doganale comune negli scambi con i Paesi terzi I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno.

  4. Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle merci Base giuridica: Articolo 26 e articoli da 28 a 37 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'abolizione dei dazi doganali (contingenti) fra gli Stati membri stata portata a termine entro il 1 luglio 1968. Per contro, gli obiettivi complementari, ovvero il divieto di misure di effetto equivalente e l'armonizzazione delle normative nazionali pertinenti, non sono stati conseguiti entro tale termine. Tali obiettivi sono divenuti fondamentali nello sforzo continuo di conseguire la libera circolazione delle merci. e delle restrizioni quantitative

  5. Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle merci Aree della libera circolazione delle merci: Libera circolazione delle merci Disposizioni fiscali Eliminare le restrizioni agli scambi transfrontalieri con 3 strumenti principali: 1. Unione doganale (art. 28 e 32 TFUE) 2. Divieto di tributi interni discriminatori rispetto alle merci provenienti da altri Stati membri (art. 110 TFUE) 3. Abolizione di tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle esportazioni e le importazioni tra SM (art. 34 e 35 TFUE)

  6. Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle merci Affinch le disposizioni sulle merci possono trovare applicazione necessario che soddisfino tre condizioni: a) Il bene deve rientrare nella nozione di merce: ossia un prodotto pecuniariamente valutabile e atto a costituire oggetto di scambio commerciale e che possieda una concretezza tangibile; b) La merce deve essere utilizzata negli scambi transfrontalieri tra SM (artt. 30, 34, 35, 36 e 110 TFEU) [ambito oggettivo]; c) Il soggetto destinatario della specifica disposizione deve essere ricompreso nell ambito di applicazione soggettiva del trattato (artt. 30, 34, 35, 36 e 110 TFUE) [ambito soggettivo]:

  7. Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle merci Ambito oggettivo di applicazione: l elemento transfrontaliero costituisce un requisito indispensabile, nel senso che le merci devono provenire da uno SM ed essere oggetto di scambio con uno o pi SM, oppure provenire da Stati terzi ed essere in libero transito nell UE (art. 28, par. 2, TFUE). Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalit di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse (art. 29 TFUE). Ambito soggettivo di applicazione: le norme inerenti la libera circolazione delle merci (artt. 30, 34, 35, 36 e 110 TFUE) trovano applicazione indipendentemente dalla nazionalit degli attori economici coinvolti.

  8. Unione doganale Unione doganale Base giuridica: art. 28, par. 1, TFUE; Definizione Unione doganale: L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

  9. Unione doganale Unione doganale Corollari art. 28, par. 1, TFUE: Le merci che hanno origine nell UE beneficiano della libert di circolare tra gli SM; Al contrario, i prodotti originati fuori dall UE possono circolare liberamente solo dopo aver pagato la tariffa doganale comune; I Trattati vietano le tariffe doganali sulle merci tra gli SM, ma li ammettono su quelle di Paesi terzi I prodotti di Paesi terzi possono circolare liberamente solo dopo che siano state adempiute nello SM di approdo le pratiche doganali.

  10. Unione doganale Unione doganale Divieti discendenti dall art. 30 TFUE: I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. a) Divieto di dazi doganali b) Divieto tasse di effetto equivalente

  11. Unione doganale Unione doganale A) Divieto di dazi doganali: Il dazio definito dalla CGUE (interpretando gli art. 28 e 30 TFUE) come un onere pecuniario, per lo pi calcolato in percentuale rispetto al valore del bene, imposto alle merci in ragione del fatto che, e al momento in cui, attraversano una frontiera e pagato dall importatore allo SM di accesso. L art. 30 TFUE vieta tout court i dazi a prescindere dall importo. L applicazione dell art. 30 TFUE dipende dall effetto prodotto dal dazio, non dal suo scopo, e quindi a prescindere dal fatto che la misura in questione non sia stata concepita a fini protezionistici.

  12. Unione doganale Unione doganale B) Divieto di tasse di effetto equivalente a un dazio doganale: possono essere dichiarate tali le tasse che soddisfano i seguenti criteri (C- 2/62 e 3/63): Deve essere imposta in occasione o in ragione dell importazione; Deve colpire un prodotto importato da uno Stato membro (ma non un analogo prodotto nazionale) Deve avere un impatto sul costo della merce e, quindi, la medesima influenza restrittiva di un dazio doganale sulla libera circolazione delle merci. Che sia una tassa imposta unilateralmente per il solo fatto che e nel momento che supera la frontiera Inoltre, rientra in tale nozione anche una tassa che: non sia imposta a beneficio diretto dello Stato impositore; non abbia effetti discriminatori o protezionistici; il prodotto al quale viene applicato non sia in concorrenza con un omologo prodotto interno (C-24/68).

  13. Unione doganale Unione doganale L art. 30 TFUE non derogabile: Tuttavia le CGUE riconosce che una tassa lecita: se costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato O a determinate condizioni, se direttamente prevista o almeno implicitamente autorizzata da norme di diritto dell UE volte a sostenere gli scambi tra SM

  14. Unione doganale Unione doganale Divieto di imposte interne discriminatorie o protezionistiche: Art. 110 TFUE: Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

  15. Unione doganale Unione doganale Divieto di imposizione interne discriminatorie o protezionistiche: La tassazione interna va distinta dal dazio e dalle tariffe equivalenti: considerata come Imposizione interna un tassa contemplata dal sistema fiscale nazionale Mentre i dazi doganali e le tasse equivalenti sono oneri imposti sulle merci in ragione della loro importazioni La CGUE chiarisce che la dazi e tasse equivalente colpiscono esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, mentre l imposizione interna grava sia su quelle importate che su quelle nazionali.

  16. Unione doganale Unione doganale Divieto di imposizione interne discriminatorie o protezionistiche: In ragione di ci , l applicazione degli artt. 30 TFUE e 110 TFUE alternativa, poich un tributo non pu essere allo stesso tempo sia una tassa equivalente, sia un dazio, sia una imposizione interna. Di conseguenza: se l onere trattato come un dazio o una tassa ad effetto equivalente lo stesso vietato ipso facto dall art. 30 TFUE; nel caso in cui considerato come una imposizione interna il medesimo pu essere consentito a condizione che , in base all art. 110 tfue non discrimini tra merci importate e merci prodotte a livello nazionale

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